IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della  strada  approvato  con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114  del  18  maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite,  le  direttive  comunitarie  afferenti  a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma l'applicabilita' del sopracitato  art.  229  del  codice  al
recepimento  delle  direttive  comunitarie  disciplinanti materie del
regolamento;
   Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3  e  4
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione a decretare in materia di norme costruttive e  funzionali
dei   veicoli  a  motore  e  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
   Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9  e
10  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione a decretare in materia di  norme  di  omologazione  e  di
contrassegno  di  conformita'  dei dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al   diritto
comunitario;
   Visto  l'art.  77 del nuovo codice della strada che dettando norme
sul controllo di conformita' al tipo omologato dei veicoli a  motore,
dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la
competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare
in materia;
   Visto  il  proprio  decreto  5  aprile  1994  di recepimento della
direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  n.  92/61  del  30
giugno  1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre  ruote,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 93/92/CEE del 29 ottobre 1993,
relativa  all'installazione  dei  dispositivi  di  illuminazione e di
segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Il  presente  decreto   si   applica   all'installazione   dei
dispositivi  di  illuminazione  e di segnalazione luminosa di tutti i
tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile
1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.